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Al centro della Sicilia, la nostra sede principale. Un team di professionisti al vostro servizio vi condurrà alla risoluzione delle difficili procedure di conciliazione.

VIA SAN GIROLAMO, N.56

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da luned́ a venerd́

dalle 9.00 alle 13.00

dalle 16.30 alle 20.00

 

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CATANIA

Largo Rosolino Pilo, 32

Sede secondaria.

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La mediazione civile (oppure mediazione civile e commerciale, secondo la definizione della Unione europea che ne ha richiesto l'adozione sin dal 2008) è un istituto giuridico italiano introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

  

E’ uno strumento

  1. Rapido: evita l’eccessiva durata dei processi  
  2. Efficace: Favorisce il dialogo e ristabilisce rapporti proficui tra le parti
  3. Economico: evita l’elevato costo dei procedimenti giurisdizionali e dei legali per la risoluzione delle liti

 

 

La mediazione civile ha lo scopo di far addivenire le parti ad una conciliazione attraverso l'opera di un professionista competente, qualificato, imparziale (mediatore) che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia.

Il mediatore, infatti, assiste le parti nella ricerca di una composizione del problema senza attribuire ragioni e torti, conducendo le stesse verso un accordo amichevole. Soltanto in caso contrario e se richiesto dalle parti, egli può proporre alle parti una soluzione della controversia, che le parti sono libere di accettare o meno.

In particolare le materie oggetto del D.Lgs 28/2010 sono:

  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di aziende
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
  • Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Condominio

Per le suddette materie la mediazione civile costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ossia è condizione necessaria per poter iniziare un eventuale processo. Lo stesso art. 5 del D.Lgs 28/2010 recita infatti: “….Il giudice, ove rilevi che la mediazione non è stata esperita, provvede assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione…”
Inoltre, “….il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione….”

Infine come delineato dal Decreto Legislativo 28/2010, la mediazione civile rappresenta uno strumento rapido ed economico anche in considerazione del fatto che sono previste agevolazioni fiscali sotto forma di credito di imposta per i compensi versati al mediatore (Art. 20).