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La mediazione civile (oppure mediazione civile e commerciale, secondo la definizione della Unione europea che ne ha richiesto l'adozione sin dal 2008) è un istituto giuridico italiano introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili. | |||||||||||||
E’ uno strumento
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La mediazione civile ha lo scopo di far addivenire le parti ad una conciliazione attraverso l'opera di un professionista competente, qualificato, imparziale (mediatore) che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia. Il mediatore, infatti, assiste le parti nella ricerca di una composizione del problema senza attribuire ragioni e torti, conducendo le stesse verso un accordo amichevole. Soltanto in caso contrario e se richiesto dalle parti, egli può proporre alle parti una soluzione della controversia, che le parti sono libere di accettare o meno. In particolare le materie oggetto del D.Lgs 28/2010 sono:
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Per le suddette materie la mediazione civile costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ossia è condizione necessaria per poter iniziare un eventuale processo. Lo stesso art. 5 del D.Lgs 28/2010 recita infatti: “….Il giudice, ove rilevi che la mediazione non è stata esperita, provvede assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione…” Infine come delineato dal Decreto Legislativo 28/2010, la mediazione civile rappresenta uno strumento rapido ed economico anche in considerazione del fatto che sono previste agevolazioni fiscali sotto forma di credito di imposta per i compensi versati al mediatore (Art. 20). | |||||||||||||