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TABELLA NUOVE TARIFFE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – D.M. 150/2023 Spese Procedura per ciascuna parte compreso Iva (22%)
Le tariffe sono determinate ai sensi degli artt. 28-34 del Dm 150/2023, già ridotti di un quinto. Le indennità di mediazione per il primo incontro sono composte da due voci: spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro. Le stesse sono dovute, per lo svolgimento del primo incontro, sia dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione che dalla parte chiamata in mediazione al momento dell’adesione al procedimento. Al deposito della domanda, la parte istante deve corrispondere, oltre alle indennità di mediazione, le spese di notifica pari a € 10,00 per ogni raccomandata a/r nazionale, a € 15,00 per ogni raccomandata a/r internazionale. Le stesse possono essere versate in contanti presso le sedi operative dell'Organismo o tramite bonifico presso: Banca Intesa S. Paolo: IBAN IT 68 O 03069 1680 11 000000 11594 – intestato a MEDIAZIONI S.R.L. Causale: “Avvio /Adesione procedimento di mediazione”. Nessuna spesa è dovuta per le convocazioni effettuate tramite pec e per lo svolgimento della mediazione in modalità telematica. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, le parti dovranno essere dotate di dispositivo di firma digitale. In caso di mancato accordo al primo incontro null’altro è dovuto all’organismo. Ulteriori spese di mediazione (Art. 30 D. M. 150/2023) compreso IVA (22%)
MODALITÀ DI PAGAMENTO Ciascuna parte, oltre alle indennità di primo incontro, deve corrispondere l’intero importo delle spese di mediazione al verificarsi delle ipotesi sopra indicate. Il versamento integrale degli importi dovuti è condizione per il rilascio del verbale di mediazione. Gli importi per lo svolgimento del procedimento di Mediazione comprendono i costi per la preparazione e lo svolgimento dell’intero procedimento di mediazione, l’onorario del mediatore e degli eventuali mediatori ausiliari. I costi degli eventuali esperti nominati (Consulenti Tecnici in mediazione) dovrà essere saldato separatamente. Ai sensi dell’art 34 comma 3 del dm 150 2023 le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo le spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quanto più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell’organismo li considera come una parte unica.
Conteggio DM 150/2023 1) Mancato Accordo con più incontri: Importo minimo Tabella A ridotto di un quinto detratte le spese di mediazione già pagate 2) Accordo al I° Incontro Importo minimo Tabella A ridotto di un quinto detratte le spese di mediazione già pagate +10%+22% (IVA) 3) Accordo con più incontri Importo minimo Tabella A ridotto di un quinto detratte le spese di mediazione già pagate +25%+22% (IVA)
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