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CHI SIAMO | LA MEDIAZIONE | MODULISTICA | TARIFFE | REGOLAMENTO | CODICE ETICO | CONTATTI | FORMAZIONE | |||||||||||
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| | REGOLAMENTO DI PROCEDURA (Testo coordinato D.Lgs n. 149/2022 “Riforma Cartabia” ed alla Legge di Bilancio n. 197/2022) PremessaIl regolamento di Mediazioni S.r.l. si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e si applica a tutte le mediazioni amministrate nel territorio italiano, non precludendo negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi. Le parti, d’intesa con Mediazioni S.r.l., possono concordare di apportare modifiche al regolamento, fatta eccezione per quanto non è modificabile nei casi di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010, così come integrato dal D.M. 145/2011 e modificato dal D.M. n. 139/2014, dal D.Lgs n. 149/2022 (Riforma Cartabia) e dalla Legge di bilancio n. 197 del 29 Dicembre 2022. Art. 1 Il Responsabile dell’Organismo 1. Il Responsabile dell’Organismo di Conciliazione: Ø applica il regolamento dell'organismo; Ø all'atto della presentazione della domanda di mediazione, designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti o motivate esigenze organizzative. Ø indica la sede, il luogo, la data e l’orario ove si svolge il procedimento, ed esamina eventuali proposte di modifica del luogo da applicare alla singola procedura con il consenso del mediatore e delle parti; Ø nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche può nominare uno o più mediatori ausiliari e su istanza di parte, provvede alla eventuale sostituzione del mediatore; Ø è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini della domanda di omologazione del verbale medesimo, salvo il pagamento dell’indennità di mediazione; Ø custodisce un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto del procedimento di mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito; Ø garantisce la riservatezza del procedimento di mediazione (art. 9, comma 1, D.lgs. 28/2010-Riforma Cartabia). Art. 2 Avvio del procedimento di mediazione 1. Avvio Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza di parte, anche sulla base di un’apposita clausola contrattuale, statutaria o disposto dal Giudice, e qualora la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs 28/2010-Riforma cartabia-, il procedimento di mediazione si avvia attraverso il deposito della domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La competenza dell’Organismo è derogabile su accordo delle parti. In caso di più istanze relative alla stessa controversia il procedimento di mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima domanda. Quest’ultima è depositata in forma scritta presso l’organismo, da una delle parti o congiuntamente dalle parti, utilizzando la modulistica predisposta da Mediazioni S.r.l., scaricabile dal sito www.mediazionisrl.net., unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento e dall'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento, oltre spese vive. Essa deve indicare le generalità dell'istante e dell'avvocato che l'assiste, l’oggetto della lite, le sommarie ragioni della pretesa, determinare il valore della controversia secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile, individuare le altre parti chiamate in mediazione, specificando sede, residenza, nonché ogni elemento utile per la sua reperibilità e dichiarare condizioni inerenti il gratuito patrocinio, nonché l’inesistenza di più domande relative alla stessa controversia. L’organismo fissa l’incontro di mediazione con le parti. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio o delle spese vive, quando dovute, il Responsabile dell’Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di disaccordo tra le parti sulla stima, Mediazioni S.r.l. decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila) e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. L'assistenza dell'avvocato è obbligatoria esclusivamente nell'ipotesi di: mediazione obbligatoria (ex lege), mediazione demandata dal Giudice e mediazione concordata (secondo un Atto Costitutivo, Statuto o Contratto). Nell’ipotesi di mediazione facoltativa, pur non essendo obbligatoria, è sempre opportuno che le parti siano assistite da un avvocato, secondo quanto stabilito da codesto Regolamento di Procedura. 2. Durata del procedimento di mediazioneIl procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti e di ulteriori 3 mesi in prossimità di accordo positivo sottoscritto dalle parti nel verbale di mediazione. 3. ComunicazioniLe comunicazioni tra l’organismo e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e possono essere utilizzate, anche se non in via esclusiva, le procedure telematiche. L'avviso di avvio del procedimento è di competenza dell'Organismo, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute che dovranno essere corrisposte dall’istante. 4. Presenza delle parti e rappresentanzaCiascuna parte deve partecipare personalmente al procedimento di mediazione, con l'assistenza obbligatoria di un avvocato, già dal primo incontro e per gli incontri successivi, fino al termine del procedimento. Le persone giuridiche parteciperanno al procedimento di mediazione tramite un rappresentante munito dei formali poteri per transigere, conciliare la controversia e rilasciare quietanza, e comunque anch’esse assistite obbligatoriamente da un avvocato. In caso di impossibilità della parte, sia essa istante o aderente, a presenziare al procedimento di mediazione, per giustificati motivi, è necessario delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. 5. Luogo di svolgimento del procedimento di mediazioneIl procedimento di mediazione si svolge nelle sedi operative di Mediazioni S.r.l. Con il consenso del mediatore e del Responsabile dell’Organismo, lo svolgimento del procedimento di mediazione può essere fissato in altro luogo ritenuto più idoneo. Art. 3 Nomina del mediatore e procedimento di Mediazione 1. Elenco dei mediatoriL'Organismo verificherà l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori iscritti nell'elenco. La perdita dei requisiti previsti dalla legge determinerà l'esclusione dal suddetto elenco. 2. Scelta e nomina del mediatore Mediazioni S.r.l. nomina il mediatore, tra quelli inseriti nel proprio elenco, consultabile anche sul sito internet www.mediazionisrl.net., tenendo conto della natura della controversia e della disponibilità dello stesso. Le parti possono scegliere di comune accordo il mediatore, che sarà nominato dall’organismo, se disponibile. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l’Organismo assegna l'affare di mediazione secondo specifiche competenze professionali, che vengono desunte in particolar modo dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, oltre che dall'attività professionale svolta. Può, inoltre, nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari. In casi particolari l’Organismo, ai sensi dell’art 8 comma 7 del D. Lgs 28/2010, così come modificato dal D.Lgs n. 149/2022 (Riforma Cartabia) e dalla Legge di bilancio n. 197 del 29 Dicembre 2022, può nominare un consulente tecnico, iscritto nell’ albo dei consulenti presso i tribunali, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura o nella misura che riterranno di comune accordo. Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base del “Tariffario per i consulenti tecnici e periti” presso i Tribunali.3. Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatoreIl mediatore accetta l’incarico per iscritto, sottoscrivendo dichiarazione di imparzialità ed indipendenza e assumendosi l’obbligo di comunicare a Mediazioni S.r.l. l’esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico.Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti. Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore dichiara che non sussistono circostanze che possano intaccare la sua indipendenza o determinare un conflitto di interessi. All’accettazione dell’incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi al codice di condotta per mediatori adottato da Mediazioni S.r.l. Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l’oggetto del procedimento di mediazione. E’ fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti. 4. Cause di incompatibilitàCostituiscono sempre causa di incompatibilità per il mediatore: - qualsiasi relazione di tipo personale ovvero incarico professionale in corso con una o più parti; - qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito del procedimento di mediazione. Quando il procedimento di mediazione è svolto dal responsabile di Mediazioni S.r.l., alla eventuale sostituzione provvede il legale rappresentante dell’Organismo. 5. Informalità del procedimento di mediazioneIl procedimento di mediazione è condotto dal mediatore senza formalità e nella modalità che ritiene più opportuna, tenendo conto delle richieste delle parti. Egli si adopera affinché la parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Può, inoltre, tenere incontri congiunti e separati. Alcune fasi del procedimento di mediazione possono svolgersi in videoconferenza, su indicazione del mediatore e sentite le parti. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate nel corso del procedimento di mediazione in occasione delle sessioni separate. 6. Svolgimento del procedimento di mediazioneDurante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento del procedimento di mediazione, e si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Se raggiunto un accordo di conciliazione il mediatore forma processo verbale, al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. L’incontro - con l’accordo del mediatore e della segreteria - può essere rinviato ad altra data su richiesta motivata di una o di entrambe le parti e solo se la parte convocata abbia preventivamente aderito alla procedura. 7. Proposta del mediatore Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs n. 149/2022 (Riforma Cartabia) e dalla Legge di bilancio n. 197 del 29 Dicembre 2022, quando l’accordo non è raggiunto e in ogni caso, se le parti gliene facciano concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento, il mediatore che ne dà atto nel verbale, può formulare una proposta di conciliazione per iscritto, nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative, da allegare al verbale. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D. Lgs 28/2010. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la segreteria. Le parti fanno pervenire al mediatore per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. Il mancanza di risposta nel termine la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In accordo con le parti, Mediazioni S.r.l. può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto il procedimento di mediazione al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. 8. Tirocinio assistito L'Organismo consentirà gratuitamente di effettuare un tirocinio assistito rispetto ai procedimenti di mediazione in corso di svolgimento. La scelta del procedimento, per il tirocinio, avverrà da parte del Responsabile, fermo restando che le parti acconsentano alla sua presenza. Il numero massimo di tirocinanti al procedimento di mediazione è stabilito dall'Organismo, al fine di non interferire in alcun modo sul buon andamento del procedimento di mediazione. Il mediatore tirocinante deve garantire la propria neutralità, indipendenza e riservatezza (al pari del mediatore incaricato della procedura) sottoscrivendo un'apposita dichiarazione ed assunzione di responsabilità. Conclusione del procedimento di mediazione Quando l’accordo è raggiunto, o se le parti aderiscono alla proposta del mediatore entro sette giorni, si forma, processo verbale che deve contenere l’indicazione del relativo valore ed essere sottoscritto dalle parti e dagli altri partecipanti al procedimento, dai loro avvocati e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 C.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una penale per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti o per il ritardo nel loro adempimento. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale, con l’indicazione del relativo valore e dell’eventuale proposta o del mancato accordo. Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dagli altri partecipanti al procedimento, dai loro avvocati e dallo stesso mediatore, che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. In caso di mancata adesione e/o partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti, ai fini della procedibilità della domanda. Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs 28/2010 così come modificato dal D.Lgs n. 149/2022 (Riforma Cartabia) e dalla Legge di bilancio n. 197 del 29 Dicembre 2022, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Ai sensi del comma 1 bis, in tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su domanda di parte, con decreto del Presidente del Tribunale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione. Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. L'originale del verbale, di avvenuta o non avvenuta conciliazione, unitamente all'eventuale accordo ad esso allegato, viene depositato dal mediatore presso la sede prescelta per l'espletamento del procedimento di mediazione. Su richiesta delle parti interessate è rilasciata copia del verbale stesso il cui originale è tenuto agli atti. Art. 5 1. Riservatezza Il procedimento di mediazione è riservato in tutte le sue fasi. Pertanto tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Il mediatore, le parti, gli addetti dell’Organismo, gli esperti ausiliari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di mediazione, sia in presenza che in videoconferenza, sono vincolate ai doveri di riservatezza di cui all’ art. 9 del d.lgs. 28/10 e non possono divulgare a terzi i fatti, le dichiarazioni rese, le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, sia in sessione comune che in eventuali sessioni separate, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano. Essi sono tenuti alla riservatezza, anche, nei riguardi di altri soggetti. 2. PrivacyTutti i dati e le informazioni raccolte nel corso del procedimento di mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.3. Accesso agli attiOgni parte ha diritto di accesso agli atti depositati dalle parti in sessione comune, non dichiarati riservati, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante. Nel caso in cui una delle parti non abbia partecipato al procedimento di mediazione, il diritto d’accesso agli atti è consentito, su richiesta, dietro il pagamento, in egual misura, delle spese sostenute dalle parti che hanno partecipato al procedimento di mediazione e, comunque, esclusivamente, per gli atti depositati in sessione comune. Il Mediatore e le parti concordano quali, tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private, devono essere ritenuti riservati. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo, anche telematico, tenuto a cura dell’Organismo. Inutilizzabilità e segreto professionaleLe dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, in base all’art. 10 D. Lgs 28/2010, non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore, non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/07 così come modificato dall’art.22 D.lgs 28/10 (Riciclaggio e finanziamento del terrorismo)Indennità per il servizio di mediazione 1. Per le indennità di mediazione è dovuta, da ciascuna parte, la tariffa indicata nella tabella inserita nella sezione “tariffe” del sito internet www.mediazionisrl.net e determinata in conformità all’art. 28 – 30 D.M.150/2023. Accertamenti anagrafici, visure, copisteria ed altri servizi richiesti dalle parti saranno da ritenersi oneri aggiuntivi rispetto all’indennità di mediazione. 4. Patrocinio a spese dello Stato Ai sensi dell’art. 15-bis del D.Lgs n. 149/2022 (Riforma Cartabia) e dalla Legge di bilancio n. 197 del 29 Dicembre 2022, quando il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizione per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n.115/2002 e successive modificazioni. L’istanza per l’ammissione anticipata, presentata al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, deve essere depositata, presso l’organismo di mediazione, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione e le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio. L’istanza di conferma di ammissione al patrocinio verrà successivamente trasmessa dal Consiglio dell’Ordine a codesto organismo. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione o le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio devono essere immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato a codesto Organismo di conciliazione. Art. 8 Responsabilità delle parti Sono di esclusiva responsabilità delle parti: × la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia, alle ragioni e all’oggetto della pretesa, alla qualificazione della natura della controversia indicate nella domanda di mediazione, come anche le obiezioni in replica alla stessa nel modello di adesione, la scelta dell’Organismo di Conciliazione, con riferimento al luogo territorialmente competente per l’eventuale azione giudiziaria; × la forma e il contenuto dell’atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante; × l’indicazione del valore della controversia; × l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata; × la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura; × le dichiarazioni concernenti la possibilità usufruire del gratuito patrocinio. L’Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a: × mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo; × imprecisa, inesatta o mancata individuazione da parte dell’istante dell'oggetto della domanda, del diritto tutelato e del luogo territorialmente competente per l’eventuale azione giudiziaria. In entrambi i casi, uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può comunicare all’altra parte, fermo l’obbligo di codesto organismo di procedere ai sensi del comma 1, la domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. n. 28/10, così come modificato dal D.Lgs n. 149/2022 (Riforma Cartabia) e dalla Legge di bilancio n. 197 del 29 Dicembre 2022 L’Organismo di Conciliazione non può essere ritenuto responsabile per fatti e/o omissioni proprie del mediatore nella conduzione del procedimento di mediazione. Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori e sono sospesi dal 1 al 31 agosto, ad eccezione del termine di cui all’art. 6, del D. Lgs 28/2010, così come modificato dal D.Lgs n. 149/2022 (Riforma Cartabia) e dalla Legge di bilancio n. 197 del 29 Dicembre 2022 Art. 9 Procedure telematiche L’Organismo di Conciliazione, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni, si avvale della piattaforma, denominata “Microsoft Teams” per lo svolgimento della procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, e nel rispetto dell’art. 8-bis del D.lgs. n. 28/10, così come modificato dal D.Lgs n. 149/2022 (Riforma Cartabia) e dalla Legge di bilancio n. 197 del 29 Dicembre 2022, applicando il Regolamento per le procedure di mediazione telematiche (ALLEGATO 1) Art. 10 Rapporti con altri Organismi di Conciliazione L’Organismo di Conciliazione si riserva la possibilità di stipulare accordi e/o convenzioni con altri Organismi di Conciliazione al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione. Art. 11 Regole finali e rinvio In caso di sospensione o cancellazione di Mediazioni S.r.l. dal registro degli organismi di mediazione, ai sensi dell’art. 41 del D.M. 150/2023, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo di mediazione del medesimo circondario scelto concordemente dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma 2 non può rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo. L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia. | | | |||||||